Breve commento L’allungamento del termine è, dunque, in funzione della realizzazione di un contradditorio più esteso. Si tratta di una previsione che recepisce una prassi organizzativa frutto di un protocollo condiviso tra la Prima Presidenza della Corte, la Procura Generale, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocatura generale dello Stato, e che comunque non determina un aggravio per le parti, né per la durata del processo. L’anticipazione del termine per la co- municazione è parsa utile, anche per consentire di spostare indietro, come si dirà infra, il contraddittorio “cartolare” in vista dell’udienza o dell’adunanza, palesandosi sufficien- temente agevole per il P.G., alla luce dell’obbligatorietà del deposito telematico, prendere immediata visione di tutti gli atti processuali in precedenza depositati dalle parti, una volta ricevuta la detta comunicazione, non essendo del resto più prevista (con la novella dell’ar- ticolo 137 disp att. c.p.c.), la trasmissione a cura della cancelleria di una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata al pubblico ministero (il c.d. “fascicoletto”).
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile ai giudizi in- trodotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e’ stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio Art. 378. (Deposito di memorie di parte) Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell’udienza. Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima della udienza.
Art. 378. (Deposito di memorie di parte) Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima della udienza.
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