Guida RiformaCivile

Breve commento Recepisce una prassi interpretativa già invalsa la norma che nell’articolo 378 c.p.c. intro- duce la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria prima dell’udienza. Il termine di almeno venti giorni prima dell’udienza è in linea con l’analoga previsione con- tenuta nel rito camerale. Viene elevato a dieci giorni prima il termine, previsto dall’art. 378 c.p.c., per il deposito delle memorie dei difensori delle parti, con un allineamento, anche questa volta, al termine di dieci giorni previsto nel rito camerale dall’art. 380-bis.1 c.p.c. Si è ritenuto opportuno unificare i termini per il deposito delle memorie, sia in vista dell’u- dienza pubblica che di quella camerale, la quale già oggi prevede un termine di venti giorni per il deposito delle conclusioni del P.M. e di dieci per il deposito delle memorie di parte (articolo 380-bis.1), palesandosi, da un lato, chiare le esigenze di semplificazione ed unifi- cazione dei riti – pure espressamente imposte dalla delega (art. 1, comma 9, lett. b) – e, dall’altro, non ravvisandosi necessità alcuna di mantenere una differenzia- zione dei detti termini, a seconda che la trattazione del ricorso sia destinata a sfociare in udienza pubblica o in adunanza camerale.

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuovo Testo Disposizione applicabile ai giudizi in- trodotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e’ stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio Art. 379. (Discussione) L’udienza di svolge sempre in presenza. All’udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa. Dopo la relazione il presidente invita il pub- blico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presi- dente dirige la discussione, indicandone ove

Art. 379. (Discussione) All’udienza il relatore riferisce i fatti rile- vanti per la decisione del ricorso, il conte- nuto del provvedimento impugnato e, in ri- assunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso. Dopo la relazione il presidente invita il pub- blico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche.

necessario i punti e i tempi. Non sono ammesse repliche

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