Breve commento Il rito dell’udienza pubblica riceve alcuni ritocchi in un’ottica di semplificazione, speditez- za e razionalizzazione. Attualmente l’articolo 379 c.p.c. prevede che nell’udienza pubblica il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedi- mento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso. Il testo proposto si apre invece con una relazione conformata dal princi- pio di sinteticità e funzionalmente orientata a far emergere i temi della discussione orale. Si prevede infatti che il relatore all’udienza espone in sintesi le questioni della causa. La disposizione è mutuata dalla analoga previsione delle norme integrative per i giudizi in- nanzi alla Corte costituzionale. Rimane fermo l’ordine della discussione, con il pubblico ministero che interviene per primo esponendo oralmente le sue conclusioni motivate e i difensori delle parti che svolgono poi le loro difese, come pure l’esclusione della possibi- lità di repliche. Si introduce la previsione che affida al presidente il compito di dirigere la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi. Si è poi ritenuto opportuno inse- rire nella norma, quale primo comma, l’espressa previsione secondo cui l’udienza si svolge sempre in presenza, al fine di escludere la possibilità di trattazione dell’udienza pubblica in forma cartolare, in considerazione della sua particolare importanza e solennità e alla luce del fatto che essa è ormai destinata a trovare applicazione solo quando la questione di diritto sottoposta all’attenzione della Corte è «di particolare rilevanza» e quindi in un ristretto novero di ipotesi.
Nuovo Testo Disposizione applicabile ai giudizi in- trodotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e’ stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio Art. 380. (Deliberazione della sentenza) La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio. Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell’articolo 276. La sentenza è depositata nei novanta giorni successivi.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Art. 380. (Deliberazione della sentenza) La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio. Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell’articolo 276.
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