Guida RiformaCivile

Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In man- canza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Cor- te procede ai sensi dell’articolo 380- bis.1, e quando definisce il giudizio in conformi- tà alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96.

Se ritiene che non ricorrano le ipotesi pre- viste dall’articolo 375, primo comma, nu- meri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Breve commento Si prevede la riscrittura dell’articolo 380-bis c.p.c., con l’abrogazione del procedimento camerale in atto utilizzato davanti alla sesta sezione, come disciplinato, appunto, dall’ar- ticolo 380-bis c.p.c. Parallelamente, si prevede un unico rito camerale, quello attualmente dettato dall’articolo 380-bis.1 c.p.c. L’unificazione dei riti camerali avviene, dunque, nel segno della prevalenza del procedimento dettato dall’articolo 380-bis.1 c.p.c. Nel progetto che si propone con riguardo al rito della camera di consiglio, muta però la rubrica dell’arti- colo 380-bis.1 c.p.c.: il procedimento per la decisione in camera di consiglio non si riferisce soltanto alla sezione semplice, ma anche alle sezioni unite. Al riguardo, nessuna novità sostanziale di rilievo, solo una razionalizzazione dell’esistente.

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