Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile ai giudizi in- trodotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e’ stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio Art. 380-bis.1 (Procedimento per la deci- sione in camera di consiglio) Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima dell’adunan- za. Il pubblico ministero può depositare le sue conclusioni scritte non oltre venti gior- ni prima dell’adunanza in camera di consi- glio. Le parti possono depositare le loro sin- tetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell’adunanza. La Corte giudi- ca senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti. L’ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consi- glio, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni.
Art. 380-bis.1 (Procedimento per la deci- sione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice) Della fissazione del ricorso in camera di con- siglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depo- sitare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.
Breve commento Il procedimento ex articolo 380-bis.1 c.p.c. rimane regolato secondo la disciplina attual- mente in vigore, ma sono state previste alcune modifiche per renderlo maggiormente ri- spondente alle finalità della legge delega. Esso diventa più disteso, giacché le parti verranno notiziate dell’adunanza sessanta giorni prima (anziché quaranta giorni prima). L’amplia- mento del termine appare più confacente ad un procedimento destinato ad applicarsi in una indefinita varietà di casi, diversi tra di loro e da quello in cui ricorre la particolare ri-
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