Guida RiformaCivile

levanza della questione di diritto. Coerente con il principio di sinteticità degli atti è, poi, la previsione secondo cui le memorie – che le parti hanno facoltà di depositare non oltre dieci giorni prima dell’adunanza – devono essere sintetiche e avere carattere illustrati- vo. Ottempera ad un criterio direttivo della delega la previsione della semplificazione della fase decisoria del procedimento camerale, con l’introduzione del modello processuale del- la deliberazione, motivazione contestuale e deposito del provvedimento. Al termine della camera di consiglio, l’ordinanza, succintamente motivata, può essere immediatamente depositata in cancelleria; rimane ferma la possibilità per il collegio di depositare l’ordi- nanza nei successivi sessanta giorni, in attuazione di quanto previsto dalla lettera d). Per quanto riguarda, in particolare, i termini del rito camerale, la proposta normativa è volta a soddisfare l’esigenza di agevolare, nei casi che lo meritano, l’intervento con le conclusioni scritte del pubblico ministero, e di favorire, quindi, il contraddittorio scritto tra le parti.

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuovo Testo Disposizione applicabile ai giudizi in- trodotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e’ stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio Art. 380-ter. (Procedimento per la de- cisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza) Nei casi previsti dall’articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l’articolo 380- bis.1; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito. Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle par- ti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesi- ma adunanza. In camera di consiglio la Cor- te giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.

Art. 380-ter. (Procedimento per la de- cisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza) Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte. Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle par- ti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesi- ma adunanza. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.

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