Breve commento Il procedimento ex articolo 380-bis.1 è destinato, per la sua vocazione unificante, ad assor- bire il rito per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza: in funzione del raggiungimento di obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione, l’arti- colo 380-ter c.p.c. – nel testo elaborato – prevede, ora, che nei casi di ricorso per regola- mento di competenza e giurisdizione, si applica l’articolo 380 bis.1.
Nuovo Testo Le disposizioni hanno effetto a decor- rere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notifi- cato a decorrere dal 1° gennaio 2023 Art. 383. (Cassazione con rinvio) La Corte, quando accoglie il ricorso per mo- tivi diversi da quelli richiamati nell’articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Nel caso previsto nell’articolo 360 secon- do comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello al quale le parti hanno rinun- ciato. La Corte, se riscontra una nullità del giu- dizio di primo grado per la quale il giu- dice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest’ultimo.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 383. (Cassazione con rinvio)
La Corte, quando accoglie il ricorso per mo- tivi diversi da quelli richiamati nell’articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Nel caso previsto nell’articolo 360 secon- do comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello al quale le parti hanno rinun- ciato. La Corte, se riscontra una nullità del giu- dizio di primo grado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest’ultimo. Nelle ipotesi di cui all’articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie
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