il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall’articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’ap- pello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.
Nelle ipotesi di cui all’articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall’articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’ap- pello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.
Breve commento All’articolo 383 c.p.c. sono state portate mere modifiche di coordinamento: è stato abrogato l’ultimo comma, relativo alle ipotesi in origine previste dall’articolo 348-ter, in conse- guenza dell’abrogazione di quest’ultimo.
Nuovo Testo Disposizione applicabile ai giudizi in- trodotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e’ stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio Art. 390. (Rinuncia) La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale [360, 365 ss., 371 c. 1, 2] finché non sia cominciata la relazione all’udienza [379], o sino alla data dell’adunanza came- rale, o finché non siano notificate le conclu- sioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter. La rinuncia deve farsi con atto sottoscrit- to dalla parte e dal suo avvocato o anche da
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Art. 390. (Rinuncia) La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale [360, 365 ss., 371 c. 1, 2] finché non sia cominciata la relazione all’udienza [379], o sino alla data dell’adunanza came- rale, o finché non siano notificate le conclu- sioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter. La rinuncia deve farsi con atto sottoscrit- to dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L’atto di rinuncia è notificato alle parti co-
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