Nuovo Testo Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023 Art. 391-quater. (Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo) Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e del- le Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni: 1. la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della per- sona; 2. l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. Si applica l’articolo 391-ter, secondo comma. L’accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea. Breve commento E’ stato pertanto introdotto l’articolo 391-quater, il quale contiene i tratti salienti del nuo- vo istituto della revocazione del giudicato civile in presenza di violazioni alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo accertate dalla Corte europea che hanno provocato un pregiu- dizio a un diritto di stato della persona. Tale disposizione, in ossequio alle previsioni della legge delega (comma 10, lettera a)), introduce la possibilità di impugnare per revocazione le decisioni del giudice civile passate in giudicato il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Pro- tocolli. L’azionabilità di tale rimedio è stata circoscritta e limitata alla ricorrenza di due condizioni che traducono in dato normativo attuativo la previsione della delega relativa alla necessità che, nel caso di specie, risulti “impossibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente”. In particolare, i casi in cui il rimedio risarcitorio è tendenzialmente inidoneo a rimuovere le conseguenze della violazione convenzionale sono stati individuati attraverso il riferimento alle violazioni di un diritto di stato della persona.
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