Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 397. (Revocazione proponibile dal pubblico ministero) Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell’arti- colo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono esse- re impugnate per revocazione dal pubblico ministero: 1. quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito; 2. quando la sentenza è l’effetto della col- lusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 397. (Revocazione proponibile dal pubblico ministero) Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell’arti- colo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono esse- re impugnate per revocazione dal pubblico ministero: 1. quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito; 2. quando la sentenza è l’effetto della col- lusione posta in opera dalle parti per frodare la legge. Nei casi di cui all’articolo 391-quater, la re- vocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cas- sazione.

Breve commento È stata operata una modifica all’articolo 397 per chiarire che la legittimazione a proporre l’azione di revocazione è stata assegnata anche al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. In particolare, la previsione della legittimazione generale di quest’ultimo si giustifica in ragione dell’ampia formulazione del principio di delega sul punto e dell’inte- resse superiore dell’ordinamento alla rimozione in ogni caso delle conseguenze di una vio- lazione della Convenzione da parte di una decisione del giudice ordinario, accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

296

Made with FlippingBook Online newsletter maker