Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 430. (Deposito della sentenza)
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 430. (Deposito della sentenza)
La sentenza deve essere depositata in can- celleria entro quindici giorni dalla pronun- cia. Il cancelliere ne dà immediata comuni- cazione alle parti.
Quando la sentenza è depositata fuori udienza, il cancelliere ne dà immediata co- municazione alle parti.
Breve commento Per quanto concerne il processo del lavoro, si è ritenuto opportuno, con intervento di rias- setto e razionalizzazione ispirato a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 della legge n. 206 del 2021, risolvere la contraddizione attualmente esistente – frutto di un difetto di co- ordinamento – tra l’articolo 429, primo comma, che consente il deposito delle motivazioni unitamente al dispositivo o entro un termine fissato dal giudice e non superiore a sessanta giorni, e l’articolo 430 c.p.c., a mente del quale la sentenza «deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia». Si è quindi prevista la soppressione di tale ultima dispo- sizione, prevedendo al tempo stesso che il cancelliere dia comunicazione alle parti della sentenza quando questa è depositata fuori udienza (e non anche, quindi, nei casi in cui le motivazioni sono lette in udienza, in quanto in questo caso esse sono immediatamente note alle parti).
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