Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 434. (Deposito del ricorso in appello) Il ricorso deve contenere le indicazioni pre- scritte dall’articolo 414. L’appello deve es- sere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1. l’indicazione delle parti del provvedi- mento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ri- costruzione del fatto compiuta dal giu- dice di primo grado; 2. l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione im- pugnata. Il ricorso deve essere depositato nella can- celleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all’estero.
Art. 434. (Deposito del ricorso in appello) Il ricorso deve contenere le indicazioni pre- scritte dall’articolo 414. L’appello deve es- sere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1. il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2. le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3. le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impu- gnata. Il ricorso deve essere depositato nella can- celleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all’estero.
Breve commento L’articolo 434 c.p.c. è stato modificato, come si è detto, analogamente a quanto fatto con riferimento all’articolo 342, in attuazione del criterio di delega.
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