Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 436-bis. (Inammissibilità dell’appel- lo e pronuncia) All’udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 436-bis (Inammissibilità, improce- dibilità, manifesta fondatezza o infonda- tezza dell’appello) Nei casi previsti dagli articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all’udienza di discussio- ne il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del di- spositivo e della motivazione redatta in for- ma sintetica, anche mediante esclusivo ri- ferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rin- vio a precedenti conformi.

Breve commento Del pari, è stato modificato l’articolo 436-bis c.p.c., relativo all’attuale “filtro” di inam- missibilità per gli appelli che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolti; in particolare, sulla scia delle scelte operate con riferimento al rito ordinario si è deciso di assimilare alle ipotesi di manifesta infondatezza quelle della manifesta fondatezza, dell’i- nammissibilità e dell’improcedibilità, prevedendo in questi casi una decisione median- te lettura del dispositivo e contestuali motivazioni redatte anche in questo caso in forma sintetica, fermo restando l’ordinario regime decisorio (lettura del dispositivo in udienza e deposito della sentenza nei successivi sessanta giorni) nei casi in cui non ricorrano i pre- supposti per la decisione in forma accelerata.

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