Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 437. (Udienza di discussione)

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 437. (Udienza di discussione)

Nell’udienza il giudice incaricato fa la re- lazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza. Non sono ammesse nuove domande ed ec- cezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio anche d’ufficio, li ri- tenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa. Qualora ammetta le nuove prove, il colle- gio fissa, entro venti giorni, l’udienza nel- la quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adot- tare i provvedimenti di cui all’articolo 423. Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 429.

Nell’udienza il giudice incaricato fa la rela- zione orale della causa. Quando non prov- vede ai sensi dell’articolo 436-bis, il colle- gio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza. Non sono ammesse nuove domande ed ec- cezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio anche d’ufficio, li ri- tenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa. Qualora ammetta le nuove prove, il colle- gio fissa, entro venti giorni, l’udienza nel- la quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adot- tare i provvedimenti di cui all’articolo 423. Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 429.

Breve commento Conseguentemente, all’articolo 437 c.p.c., relativo all’udienza di discussione in grado di appello, è stata apportata una modifica di mero raccordo tra i due modi di definizione del processo, quello “semplificato” previsto dall’articolo 436 bis e quello “ordinario” discipli- nato, appunto, dall’articolo 437.

300

Made with FlippingBook Online newsletter maker