Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 438. (Deposito della sentenza di appello) Il deposito della sentenza di appello è ef- fettuato con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 430. Si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 431.

Art. 438. (Deposito della sentenza di appello) Fuori dei casi di cui all’articolo 436-bis, la sentenza deve essere depositata entro ses- santa giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti. Si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 431.

Breve commento L’articolo 438 c.p.c., infine, è stato coordinato con la modifica apportata all’articolo 430, prevedendo che al di fuori delle ipotesi di decisione semplificata le motivazioni della sen- tenza debbano essere depositate entro il termine di sessanta giorni ordinariamente previ- sto per i giudizi di appello.

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