Guida RiformaCivile

11. IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Disposizioni applicabili dal 30 giugno 2023

Art. 281-decies (Ambito di applicazione) Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato. Nelle cause in cui il tribunale giudi- ca in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato. Art. 281-undecies (Forma della domanda e costituzione delle parti) La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve con- tenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163. Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di compari- zione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avveni- re non oltre dieci giorni prima dell’udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell’attore. Tra il giorno della no- tificazione del ricorso e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di ses- santa giorni se si trova all’estero. Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’at- tore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i do- cumenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.

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