Art. 441-ter (Licenziamento del socio della cooperativa) Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle coopera- tive sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudi- ce decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo. Art. 441-quater (Licenziamento discriminatorio) Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discrimi- natorio e alle sue conseguenze, nell’una o nell’altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda. Breve commento In attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 11 della legge 26 novembre 2021, n. 206, si è inserito nel corpo del codice di procedura civile un nuovo capo I-bis, rubricato “Delle controversie in materia di licenziamenti”. Detto capo introduce tre nuove disposi- zioni, gli articoli 441-bis, ter e quater. L’articolo 441-bis c.p.c., rubricato “Controversie in materia di licenziamento” disciplina la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. In particolare i pri- mi due commi dettano il principio generale in base al quale “La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto la impugnazione del licenziamento nelle quali è pro- posta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni rela- tive alla qualificazione del rapporto”, specificando altresì che ferme le peculiarità indicate nei commi successivi tutte le controversie in materia di licenziamento siano assoggettate alla disciplina di cui agli articoli 409 e ss., con conseguente abrogazione per le controversie instaurata successivamente all’entrata in vigore della novella dello speciale procedimento di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. rito Fornero). Ferma l’applicazione delle norme del rito lavoristico, si è prevista al terzo comma la possibilità per il giudice di ridurre i ter- mini del procedimento fino alla metà, tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso, garantendo, a tutela del convenuto e del terzo chiamato in giudizio, un temine congruo (non minore di 20 giorni) tra la data di notificazione del ricorso e quella dell’udienza di discussione e per la loro costituzione in giudizio. Inoltre, si è previsto al quarto comma che
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