Guida RiformaCivile

nel corso dell’udienza di discussione il giudice disponga, in relazione alle esigenze di cele- rità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. In particolare, la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria è attuata attraverso la riserva di particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze. L’introduzione di questi nuovi strumenti dovrebbe scongiurare la proliferazio- ne di domande cautelari ante causam, anche in considerazione del fatto che la particolare celerità garantita dalle nuove disposizioni potrà essere valutata dal giudice in relazione al presupposto del periculum in mora. Il quinto coma da ultimo precisa che i principi di celerità e concentrazione dovranno caratterizzare anche la trattazione delle controversie in materia di licenziamento con tutela reale in grado d’appello e in cassazione. L’artico- lo 441-ter c.p.c., rubricato “Licenziamento del socio della cooperativa”, disciplina le con- troversie aventi ad oggetto la impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anch’esse assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di proce- dura civile. In particolare, si è previsto che il giudice del lavoro, investito della domanda avente ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti in esame decida anche sulle questioni relative al rapporto associativo, eventualmente proposte, e che lo stesso giudice decida sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rap- porto di lavoro derivi dalla cessazione del rapporto associativo, pur mancando un formale provvedimento di licenziamento. L’attrazione della decisione sul rapporto associativo alla competenza del giudice del lavoro si giustifica tutte le volte in cui quella decisione abbia ricadute o comunque produca effetti sul rapporto di lavoro comunque in essere tra il socio e la cooperativa. L’articolo 441-quater c.p.c., rubricato “Licenziamento discriminatorio”, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto la nullità di detti licenziamenti dispone che le relative azioni, ove non siano proposte con ricorso ex art. 414 c.p.c., possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali previsti dagli articoli 38 del D.lgs. n. 198/2006 e 28 del D.lgs. n. 150/2011. Al fine di evitare la duplicazione dei giudi- zi, si è previsto che la proposizione della domanda, relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio ed alle sue conseguenze, nell’una o nell’altra forma precluda la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda. Infine, sotto il profilo organizzativo, si introduce nel corpo delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie il nuovo articolo 144 quinquies, rubri- cato “Controversie in materia di licenziamento”, a tenore del quale il presidente di sezione ed il dirigente dell’ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei

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