13. IL PROCESSO DI ESECUZIONE
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Art. 474. (Titolo esecutivo) L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un di- ritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espres- samente efficacia esecutiva; 2. le scritture private autenticate, relati- vamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia; 3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pub- blico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L’esecuzione forzata per consegna o rila- scio non può aver luogo che in virtù dei ti- toli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del se- condo comma. Il precetto deve contenere
Art. 474. (Titolo esecutivo) L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un di- ritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espres- samente efficacia esecutiva; 2. le scritture private autenticate, relati- vamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia; 3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pub- blico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L’esecuzione forzata per consegna o rila- scio non può aver luogo che in virtù dei ti- toli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del se- condo comma. Il precetto deve contenere
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