Guida RiformaCivile

trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma. Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pub- blico ministero e il concorso di tutti gli uf- ficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.

Breve commento Considerando altresì che la disposizione contenuta nell’articolo 513, comma 2, c.p.c. è li- mitata all’espropriazione mobiliare, si è mantenuta la previsione dell’(attuale) articolo 475, comma 3 c.p.c., inserendola nell’articolo 474 c.p.c., norma d’esordio del libro dedicato all’esecuzione forzata.

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 475. (Spedizione in forma esecutiva) Le sentenze e gli altri provvedimen- ti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecu- tiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale) Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ri- cevuti da notaio o da altro pubblico ufficia- le, per valere come titolo per l’esecuzione

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