Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Art. 476. (Altre copie in forma esecutiva) Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che l’ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato. Sull’istanza si provvede con decreto. Il cancelliere, il notaio o altro pubblico uffi- ciale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con decre- to del capo dell’ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.
Art. 476. (Altre copie in forma esecutiva) Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che l’ha pronunciato, e negli altri casi al presi- dente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato. Sull’istanza si provvede con decreto. Il cancelliere, il notaio o altro pubblico uffi- ciale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con decre- to del capo dell’ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.
Breve commento Il riferimento a “formula esecutiva” e a “spedizione in forma esecutiva” è contenuto anche in altre norme del libro III, in alcune disposizione del libro IV, nonché in innumerevoli leggi speciali, soprattutto di ratifica e esecuzione di accordi e trattati internazionali. In tale con- testo, si è mantenuta, benché modificata, una parte delle disposizioni contenute nell’arti- colo 475 c.p.c., in quanto essenziali sotto due profili: a) per la parte in cui si fa riferimento ai successori della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione; b) per la previsione – non più contenuta nella formula – per la quale il tito- lo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.
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