Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 478. (Prestazione della cauzione) Se l’efficacia del titolo esecutivo è subordi- nata a cauzione, non si può iniziare l’ese- cuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annota- zione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo.
Art. 478. (Prestazione della cauzione) Se l’efficacia del titolo esecutivo è subordi- nata a cauzione, non si può iniziare l’ese- cuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annota- zione in calce o in margine al titolo in copia attestata conforme all’originale, o con atto separato che deve essere unito al titolo
Breve commento La nuova disciplina dettata dalla legge delega implica, oltre alla modifica dell’articolo 475 c.p.c.: i) l’abrogazione dell’articolo 476 (lett. c), anche in considerazione della forma te- lematica delle copie del titolo (per titolo giudiziale e notarile), ii) la modifica degli articoli 478 c.p.c. e 479 c.p.c.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 479. (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 479. (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)
Se la legge non dispone altrimenti, l’ese- cuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a nor- ma degli artt. 137 e seguenti.
Se la legge non dispone altrimenti, l’ese- cuzione forzata deve essere preceduta dal- la notificazione del titolo in copia attestata conforme all’originale e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a nor- ma degli artt. 137 e seguenti.
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