Guida RiformaCivile

DECRETO MILLEPROROGHE D.L. 29 dicembre 2022, n. 198

Art. 8 (Art. 8 Proroga di termini in materia di giustizia)

1. All’articolo 3, comma 1-bis, del Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facoltà per i diri- genti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 2. All’articolo 1, comma 311, quinto periodo, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore de- gli istituti penali per i minorenni, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 3. All’articolo 21-quinquies del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con mo- dificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a. al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b. al comma 3, le parole: «al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023». 4. All’articolo 4, comma 2, del Decreto-Legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con mo- dificazioni, dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «31 dicembre 2022» sono so- stituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 5. All’articolo 10 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni: a. al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». b. al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 6. Il termine di cui all’articolo 10, comma 13, del Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gen- naio 2024.

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