Guida RiformaCivile

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

Breve commento La nuova disciplina dettata dalla legge delega implica, oltre alla modifica dell’articolo 475 c.p.c.: i) l’abrogazione dell’articolo 476 (lett. c), anche in considerazione della forma te- lematica delle copie del titolo (per titolo giudiziale e notarile), ii) la modifica degli articoli 478 c.p.c. e 479 c.p.c.

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 488. (Fascicolo dell’esecuzione) Il cancelliere forma per ogni procedimen- to d’espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giu- dice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudi- ziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati. Il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o il giudice dell’esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depo- sitare, in luogo dell’originale, una copia au- tentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l’originale a ogni richiesta del giudice

Art. 488 (Fascicolo dell’esecuzione) Il cancelliere forma per ogni procedimento d’espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiu- ti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati. Il creditore è obbligato a presentare l’ori- ginale del titolo esecutivo nella sua dispo- nibilità o la copia autenticata dal cancellie- re o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.

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