Breve commento La modifica dell’ultimo comma dell’articolo 488 c.p.c., mantenendo comunque in capo al giudice la possibilità di richiedere al creditore l’esibizione dell’originale del titolo o della copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice, anche in considerazione del fatto che vi sono in circola- zione ancora molti titoli non in copia digitale.
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Art. 492. (Forma del pignoramento) Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto di- retto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assogget- tano alla espropriazione e i frutti di essi. Il pignoramento deve altresì contenere l’in- vito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’e- secuzione con l’avvertimento che, in man- canza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancel- leria dello stesso giudice. Il pignoramento deve anche contenere l’av- vertimento che il debitore, ai sensi dell’arti- colo 495, può chiedere di sostituire alle cose
Art. 492. (Forma del pignoramento) Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto di- retto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assogget- tano alla espropriazione e i frutti di essi. Il pignoramento deve altresì contenere l’in- vito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’e- secuzione con l’avvertimento che, in man- canza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancel- leria dello stesso giudice. Il pignoramento deve anche contenere l’av- vertimento che il debitore, ai sensi dell’arti- colo 495, può chiedere di sostituire alle cose
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