Guida RiformaCivile

o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pigno- rante e ai creditori intervenuti, comprensi- vo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui de- positata in cancelleria, prima che sia dispo- sta la vendita o l’assegnazione a norma de- gli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispet- tivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova do- cumentale. Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’op- posizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’as- segnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravve- nuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Quando per la soddisfazione del credito- re procedente i beni assoggettati a pigno- ramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.

o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pigno- rante e ai creditori intervenuti, comprensi- vo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui de- positata in cancelleria, prima che sia dispo- sta la vendita o l’assegnazione a norma de- gli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispet- tivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova do- cumentale. Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’op- posizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’as- segnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravve- nuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Quando per la soddisfazione del credito- re procedente i beni assoggettati a pigno- ramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.

320

Made with FlippingBook Online newsletter maker