Guida RiformaCivile

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal mo- mento della dichiarazione, sono considera- te pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’uf- ficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, tra- smette copia del verbale all’ufficiale giudi- ziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si consi- dera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazio- ne e questi è costituito custode della som- ma o della cosa anche agli effetti dell’arti- colo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pa- gamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. Qualora, a seguito di intervento di altri cre- ditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di pro- cedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’artico- lo 499, quarto comma. Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giu- diziario, previa istanza del creditore pro- cedente, con spese a carico di questi, in- vita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal mo- mento della dichiarazione, sono considera- te pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’uf- ficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, tra- smette copia del verbale all’ufficiale giudi- ziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si consi- dera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazio- ne e questi è costituito custode della som- ma o della cosa anche agli effetti dell’arti- colo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pa- gamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. Qualora, a seguito di intervento di altri cre- ditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di pro- cedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma. Se il debitore è un imprenditore commer- ciale l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a cari- co di questi, invita il debitore a indicare il

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