luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nomi- nato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informa- tiche o telematiche, delle scritture contabili indicate nelle dichiarazioni fiscali del debi- tore e vi accede ovunque si trovi, richieden- do quando occorre l’assistenza dell’ufficia- le giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita rela- zione con i risultati della verifica al credi- tore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazio- ne delle spese e del compenso. Se dalla re- lazione risultano cose o crediti non ogget- to della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimen- to che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramen- to sia munito del titolo esecutivo, il preto- re o il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista nell’articolo 488, secondo comma.
commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’arti- colo 179-ter delle disposizioni per l’attua- zione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanzia- ri sul luogo di tenuta nonché sulle modali- tà di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indi- cate nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficia- le giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita rela- zione con i risultati della verifica al credi- tore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazio- ne delle spese e del compenso. Se dalla re- lazione risultano cose o crediti non ogget- to della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimen- to che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. Nell’ipotesi di sospensione ai sen- si dell’articolo 492-bis, terzo comma, il pi- gnoramento deve contenere l’indicazione della data di deposito dell’istanza di ricer- ca telematica dei beni, l’autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l’indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell’art. 492-bis, ovvero della data di comu- nicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma, o del provvedimento del pre- sidente del tribunale di rigetto dell’istanza.
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