Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto. Fermo quanto previsto dalle disposizio- ni in materia di accesso ai dati e alle in- formazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’arti- colo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in par- ticolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’indi- viduazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rap- porti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudi- ziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L’ufficiale giudizia- rio procede a pignoramento munito del ti- tolo esecutivo e del precetto, anche acqui- sendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all’uf- ficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. L’ufficiale giudiziario pro-
all’articolo 482. Prima della notificazione del precetto ov- vero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare. Dalla proposizione dell’istanza di cui al pri- mo e al secondo comma, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell’ufficiale giu- diziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell’i- stanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informa- zioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministe- ro dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l’ufficiale giudi- ziario accede mediante collegamento tele- matico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, com- preso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acqui- sizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sotto- porre ad esecuzione, comprese quelle rela- tive ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o com-
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