Guida RiformaCivile

cede a pignoramento munito del titolo ese- cutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il pre- cetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignora- mento. Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di compe- tenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ulti- mo accede agli stessi per provvedere d’uffi- cio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al perio- do precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istan- za per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario terri- torialmente competente. L’ufficiale giudiziario, quando non rinvie- ne una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è pu- nita a norma dell’articolo 388, sesto com- ma, del codice penale. Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’uf- ficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis o a

mittenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interro- gate e le relative risultanze e ne dà comuni- cazione al creditore istante. L’ufficiale giu- diziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acqui- sendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudi- ziario prima che si proceda al pignoramento. Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di compe- tenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ulti- mo accede agli stessi per provvedere d’uffi- cio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo pe- riodo, copia autentica del verbale è rilascia- ta al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmen- te competente. L’ufficiale giudiziario, quando non rinvie- ne una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è pu- nita a norma dell’articolo 388, sesto com- ma, del codice penale. Se l’accesso ha consentito di individuare

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