mezzo telefax, al debitore e al terzo il ver- bale, che dovrà anche contenere l’indica- zione del credito per cui si procede, del ti- tolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al pri- mo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’ar- ticolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non di- sporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili. Quando l’accesso ha consentito di indivi- duare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quando l’accesso ha consentito di indi- viduare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’uf- ficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’uffi- ciale giudiziario notifica d’ufficio, ove pos- sibile a norma dell’articolo 149-bis, al de- bitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha di- chiarato di essere residente, dell’ingiunzio- ne, dell’invito e dell’avvertimento al debi- tore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al ter- zo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notifica- to al terzo per estratto, contenente esclusi- vamente i dati a quest’ultimo riferibili. Quando l’accesso ha consentito di indivi- duare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quando l’accesso ha consentito di indivi- duare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l’uf- ficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d’iscrizione a ruo- lo, al fine della verifica del rispetto dei ter- mini di cui all’articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il cre-
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