ditore deposita con le modalità e nei termi- ni previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l’istanza, l’autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell’uffi- ciale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza.
Breve commento Quanto alle modifiche da apportare all’articolo 492-bis si è diversificata la disciplina dell’i- stituto secondo che l’istanza per le ricerche telematiche venga inoltrata dopo la notifica del precetto e dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 482 c.p.c. ovvero prima. Nella prima ipotesi è stata soppressa la necessità di autorizzazione da parte del presidente del tribunale, in quanto tale attività implica lo svolgimento di meri controlli formali, non diversi da quelli che l’ufficiale giudiziario già svolge prima di procedere al pignoramento. Peraltro, l’ufficiale giudiziario ha già il potere di ricercare i beni del debitore, come prescri- ve l’art. 492, 4°, 5° e 7° comma, c.p.c., nonché l’art. 513 c.p.c. Tale soppressione, quando il sistema delineato dall’art. 492 bis c.p.c. sarà effettivamente praticabile, avrà senza dubbio un notevole impatto positivo sul carico degli uffici giudiziari e in particolare sui presidenti di tribunale, dato che il numero delle richieste di autorizzazioni è molto elevato. La di- sciplina delineata in tal caso prevede che, su istanza del creditore, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificata la regolarità dell’istanza, munito del titolo esecutivo e del precetto, proce- da alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
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