Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 559. (Custodia dei beni pignorati) Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli ac- cessori, comprese le pertinenze, e i frutti senza diritto a compenso. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell’esecu- zione, sentito il debitore, può nominare cu- stode una persona diversa dallo stesso de- bitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore. Il giudice provvede alla sostituzione del cu- stode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare na- tura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autoriz- zata la vendita o disposta la delega delle re- lative operazioni, che custode dei beni me- desimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo com- ma dell’articolo 534. Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custo- de altro soggetto. I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.

Art. 559. (Custodia dei beni pignorati) Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli ac- cessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conser- vazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell’esecuzio- ne, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposi- to della documentazione di cui all’articolo 567, secondo comma, contestualmente alla nomina dell’esperto di cui all’articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pigno- rati una persona inserita nell’elenco di cui all’articolo 179- ter delle disposizioni di at- tuazione del presente codice o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534. Il custode nominato ai sensi del comma precedente collabora con l’esperto nomina- to ai sensi dell’articolo 569 al controllo del- la completezza della documentazione di cui all’articolo 567, secondo comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione. Il giudice provvede alla sostituzione del cu- stode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

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