Breve commento Le puntuali e specifiche disposizioni della legge delega non hanno ingenerato particolari difficoltà nell’elaborazione dell’articolato in parte qua attuativo: si è semplicemente trat- tato di riportare il contenuto già precettivo della legge delega all’interno del pertinente articolo 559 del codice di rito. Di quest’ultima norma, tuttavia, è parso opportuno un rior- dino che, senza minimamente incidere sulla sua portata dispositiva, superasse dubbi er- meneutici indotti dal difetto di coordinamento con il successivo articolo 560 c.p.c., come modificato dal legislatore nel 2019 e nel 2020. Si è pertanto proceduto a modificare il se- condo comma dell’articolo 559 c.p.c. con la previsione della nomina anticipata del custode (contestuale alla nomina dell’esperto), ribadendo (con l’effetto di assorbire il precedente disposto del quarto e del quinto comma) la ristretta cerchia dei soggetti abilitati all’inca- rico (da individuarsi nell’istituto vendite giudiziarie o in uno dei professionisti delegabili per le operazioni di vendita inseriti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter disp. att. c.p.c.); è stata poi in incipit inserita la clausola di salvezza in forza della quale, in situazioni ecce- zionali e dall’àmbito applicativo limitatissimo («Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita») al giudice dell’esecuzione è data facoltà di non provvedere alla sostituzione del debitore con un custode giudiziario.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 560 (Modo della custodia) Il debitore e il terzo nominato custode deb- bono rendere il conto a norma dell’articolo 593. Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell’esecuzione. Il debitore e i familiari che con lui convivo- no non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del
Art. 560. (Modo della custodia) Il debitore e il terzo nominato custode deb- bono rendere il conto a norma dell’articolo 593. Il custode nominato ha il dovere di vigila- re affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligen- za del buon padre di famiglia e ne manten- gano e tutelino l’integrità. Il debitore e i familiari che con lui convivo-
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