Guida RiformaCivile

no non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di tra- sferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da po- tenziali acquirenti. Le modalità del diritto di visita sono con- template e stabilite nell’ordinanza di cui all’articolo 569. Il giudice ordina, sentiti il custode e il debi- tore, la liberazione dell’immobile pignora- to per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia ade- guatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nu- cleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal de- bitore e dal suo nucleo familiare. A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’os- servanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nomina- re ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quan- do nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di aspor- tarli, assegnando ad essa un termine non in- feriore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente ti-

decreto di trasferimento, salvo quanto pre- visto dal nono comma. Nell’ipotesi di cui al terzo comma, il custode giudiziario ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tuteli- no l’integrità. Il custode giudiziario provvede altresì, pre- via autorizzazione del giudice dell’esecu- zione, alla amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azio- ni previste dalla legge e occorrenti per con- seguirne la disponibilità. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti, secondo le modalità stabilite con ordinanza del giudice dell’e- secuzione. Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell’ar- ticolo 617, ordina la liberazione dell’im- mobile non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla pro- cedura non oltre la pronuncia dell’ordinan- za con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni. Salvo quanto previsto dal nono comma, il giudice dell’esecuzione ordina la liberazio- ne dell’immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso contestualmente al decreto di tra- sferimento. Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti ed il custode, ordina la liberazione dell’immo-

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