Guida RiformaCivile

tolarità di terzi, l’intimazione è rivolta an- che a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei sogget- ti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il cu- stode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimen- to o la distruzione. Dopo la notifica o la co- municazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma. Al debitore è fatto divieto di dare in locazio- ne l’immobile pignorato se non è autorizza- to dal giudice dell’esecuzione. Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586.

bile pignorato quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comun- que impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, quando l’immo- bile non è adeguatamente tutelato o man- tenuto in uno stato di buona conservazione, quando l’esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico. L’ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’ese- cuzione, senza l’osservanza delle formali- tà di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decre- to di trasferimento, nell’interesse e senza spese a carico dell’aggiudicatario o dell’as- segnatario, salvo espresso esonero del cu- stode ad opera di questi ultimi. Per l’attua- zione dell’ordine di liberazione il giudice può autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sen- si dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono esse- re consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnando- gli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto in- timato non è presente, mediante atto noti- ficato a cura del custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il cu- stode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione.

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