Guida RiformaCivile

iscrizioni e trascrizioni relative all’immo- bile pignorato effettuate nei venti anni an- teriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le ri- sultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Il termine di cui al secondo comma può es- sere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulterio- ri sessanta giorni. Un termine di sessanta giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la do- cumentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è ri- chiesta o non è concessa, oppure se la do- cumentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell’esecu- zione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immo- bile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancel- lazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

iscrizioni e trascrizioni relative all’immo- bile pignorato effettuate nei venti anni an- teriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le ri- sultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Il termine di cui al secondo comma può es- sere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Un termine di qua- rantacinque giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritie- ne che la documentazione da questi deposi- tata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel ter- mine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell’ese- cuzione, anche d’ufficio, dichiara l’ineffica- cia del pignoramento relativamente all’im- mobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancel- lazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

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