Guida RiformaCivile

Breve commento La modifica dell’art. 567 c.p.c., dunque, è destinata ad incidere sul “fattore tempo” del pro- cesso di espropriazione forzata. In virtù del richiamato criterio di delega si sono pertanto ridotti i termini per il deposito della documentazione di cui all’articolo 567, 2° comma, c.p.c. e per l’eventuale proroga. Benché il termine per il deposito dell’istanza di vendita e quello per il deposito della documentazione ipocatastale coincidano, deve escludersi che, in virtù la nuova formulazione della norma, da un lato, debba necessariamente depositarsi la documentazione unitamente all’istanza di vendita e dall’altro che il deposito della sud- detta documentazione possa precedere l’istanza di vendita.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 568-bis (Vendita diretta) Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, può chiedere al giudice dell’esecuzione di disporre la ven- dita diretta dell’immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui all’articolo 173-bis, terzo comma delle disposizioni d’attuazione del presente codice. A pena di inammissibilità unitamente all’istanza di cui al primo comma deve essere de- positata in cancelleria, l’offerta di acquisto, nonché una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto. L’istanza e l’offerta sono notificate a cura dell’offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569 al creditore proceden- te, ai creditori di cui all’articolo 498 e a quelli intervenuti prima del deposito dell’offerta medesima. L’offerta è irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla data del provvedi- mento di cui al secondo comma dell’articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta. A pena di inammissibilità, l’istanza di cui al primo comma non può essere formulata più di una volta.

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