Breve commento Particolare rilievo assume poi l’introduzione dell’istituto della c.d. vendita diretta, con l’inserimento degli articoli 568 bis e 569 bis c.p.c., in attuazione del criterio di cui alla let- tera n) del comma 12 della legge delega. La previsione, contenuta nella disposizione proce- dimento di vendita c.d. diretta promossa dal debitore, ha lo scopo di favorire una “liquida- zione “virtuosa” e rapida attraverso la collaborazione del debitore” facendo attenzione a non allungare “infruttuosamente i tempi processuali o volto a perpetrare frodi in danno dei creditori”. L’idea, contenuta nella legge delega è quella di rendere favorevole, per l’acqui- rente l’acquisto del bene, in ragione della verifica giudiziale dei presupposti e, soprattutto, dell’assunzione dei costi del trasferimento e della cancellazione dei gravami a carico della procedura (come già avviene col provvedimento ex articolo 586 c.p.c.).
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 569-bis (Modalità della vendita diretta) Nel caso di deposito dell’istanza ai sensi dell’articolo 568-bis, il giudice dell’esecuzione, all’udienza di cui all’articolo 569, se il prezzo base determinato ai sensi dell’articolo 568 non è maggiore del prezzo offerto, valutata l’ammissibilità della medesima, provvede ai sensi del quarto e quinto comma. Se il prezzo base determinato ai sensi dell’articolo 568 è maggiore del prezzo offerto, il giudice fissa un termine di dieci giorni per integrare l’offerta e la cauzione, adeguandole al prezzo base. Se l’offerta e la cauzione sono integrate entro tale termine, il giudice entro i successivi cinque giorni, valutata l’ammissibilità dell’offerta, provvede ai sensi del quarto e quinto comma. Se l’offerta e la cauzione non sono integrate, il giudice dell’esecuzione, entro cinque giorni, dichiara inammissibile l’offerta e dispone la vendita nei modi e nei termini di cui al terzo comma dell’articolo 569. Nello stesso modo dispone nei casi in cui dichiara con decreto inammissibile l’istanza ai sensi dell’articolo 568-bis. Il giudice dell’esecuzione, quando dichiara ammissibile l’offerta di cui all’articolo 568-bis, in assenza di opposizione dei creditori titolati e di quelli intervenuti di cui all’articolo 498 da proporsi in ogni caso entro l’udienza di cui all’articolo 569, aggiudica l’immobile all’of- ferente. Si applicano il sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma. Se un creditore titolato o uno di quelli intervenuti di cui dall’articolo 498 si oppone all’ag- giudicazione a norma del quarto comma, il giudice con ordinanza:
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