1. fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni per l’effettuazione della pub- blicità, ai sensi dell’articolo 490, dell’offerta pervenuta e della vendita; 2. fissa il termine di novanta giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dell’offerta già presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto; 3. convoca il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un’udienza che fissa entro quindici giorni dalla scaden- za del termine di cui al numero 2) per la deliberazione sull’offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti; 4. prevede, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti nonché il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. Il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento con il quale aggiudica l’immobile al mi- gliore offerente, stabilisce le modalità di pagamento del prezzo da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 587. Si applica l’articolo 585. Se il prezzo non è depositato nel termine di cui al sesto comma, o in ogni altra ipotesi in cui il bene immobile non è aggiudicato, il giudice dell’esecuzione con decreto dispone la vendita nei modi e nei termini già fissati ai sensi dell’articolo 569, terzo comma. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione pronuncia il decreto con il quale trasferisce il bene all’aggiudicatario. Su istanza dell’aggiudicatario, il giudice autorizza il trasferimento dell’immobile mediante atto negoziale e ordina, conte- stualmente alla trascrizione di quest’ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pigno- ramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’articolo 586. Il notaio stipulante trasmette copia dell’atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura.
Breve commento La disciplina della vendita con la procedura competitiva prevede termini che complessi- vamente non si discostano da quelli indicati nella legge delega, ancorché con una diversa distribuzione interna dovuta alla impossibilità materiale di effettuare la pubblicità entro
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