Guida RiformaCivile

quindici giorni dal provvedimento del giudice dell’esecuzione, come previsto dalla legge delega. Peraltro, il termine di trenta giorni successivo al termine per la presentazione delle offerte previsto nella legge delega per convocare il debitore, i comproprietari, il credito- re procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti per la deliberazione sull’offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti può essere ridotto, anche in considerazione delle modalità telematiche delle vendite, senza pregiudizio alcuno per le parti. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di vendita si è altresì previsto che, su istanza dell’aggiudicatario, il giudice dell’esecuzione possa autorizzare il trasferi- mento del diritto mediante atto notarile da trasmettere ad opera del notaio rogante nel fa- scicolo della procedura esecutiva. In tal caso spetta comunque al giudice il compito relativo alla cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli.

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 570. (Avviso della vendita) Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’articolo 490, pubblico avvi- so contenente l’indicazione , degli estremi previsti nell’articolo 555, del valore dell’im- mobile determinato a norma dell’articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l’avverti- mento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, posso- no essere fornite dalla cancelleria del tribu- nale a chiunque vi abbia interesse.

Art. 570. (Avviso della vendita) Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’articolo 490, pubblico avvi- so contenente l’indicazione , degli estremi previsti nell’articolo 555, del valore dell’im- mobile determinato a norma dell’articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l’avverti- mento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, posso- no essere fornite dalla cancelleria del tribu- nale a chiunque vi abbia interesse. L’avviso è redatto in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione.

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