Breve commento Gli interventi hanno riguardato anche il subprocedimento di vendita; le plurime modifiche apportate riaffermano e consolidano il ruolo centrale svolto dal professionista delegato in tale segmento della espropriazione forzata. Concerne anche (ma non solo) il professionista delegato la previsione della lettera g) del comma 12, ovvero l’introduzione di schemi stan- dardizzati per la redazione degli avvisi di vendita (nonché della relazione di stima dell’e- sperto stimatore), tradotta nell’articolato attuativo nella interpolazione dell’articolo 570 c.p.c. e 173 quater disp. att. c.p.c. (nonché per la relazione di stima dell’esperto, dell’articolo 173 bis disp. att. c.p.c.). La funzione della modifica è rivolta tanto al giudice dell’esecuzio- ne, onde facilitare la necessaria interlocuzione con i propri ausiliari, tanto alla platea dei potenziali interessati all’acquisto dell’immobile staggito, dacché l’uniformità dei modelli adoperati senza dubbio agevola la lettura e la comprensione di due atti fondamentali per determinarsi all’offerta.
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Art. 585. (Versamento del prezzo) L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documen- to comprovante l’avvenuto versamento. Se l’immobile è stato aggiudicato a un cre- ditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garanti- to da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Art. 585. (Versamento del prezzo) L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documen- to comprovante l’avvenuto versamento. Se l’immobile è stato aggiudicato a un cre- ditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garanti- to da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
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