Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 586. (Trasferimento del bene espropriato)

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 586. (Trasferimento del bene espropriato)

Avvenuto il versamento del prezzo, il giu- dice dell’esecuzione può sospendere la ven- dita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale tra- sferisce all’aggiudicatario il bene espro- priato, ripetendo la descrizione contenu- ta nell’ordinanza che dispone la vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipoteca- rie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario a norma dell’articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscri- zioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. Il decreto contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immo- bile venduto. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo ese- cutivo per il rilascio.

Avvenuto il versamento del prezzo e veri- ficato l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’articolo 585, quarto comma, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritie- ne che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronun- ciare decreto col quale trasferisce all’ag- giudicatario il bene espropriato, ripeten- do la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assunte- si dall’aggiudicatario a norma dell’articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pigno- ramenti e delle iscrizioni ipotecarie succes- sive alla trascrizione del pignoramento. Il decreto contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immo- bile venduto. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.

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