Guida RiformaCivile

Breve commento Con le modifiche agli articoli 585 e 586 c.p.c., si è previsto che nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consa- pevolezza delle responsabilità, civili e penali, previste per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Non si è ritenuto di porre a ca- rico del professionista compiti di controllo o verifica delle informazioni così acquisite, sia perché in tal senso non disponeva la legge delega, sia perché il d.lgs n. 231 del 2007 prevede una serie variegata di modalità di controllo delle dichiarazioni ad opera del professionista e di strumenti di indagine (alcuni assai incisivi) a disposizione di quest’ultimo, per cui (si ripete: in mancanza di indicazioni della legge delega) la scelta dell’uno o dell’altro metodo di controllo sarebbe stato esercizio di discrezionalità istituzionalmente non conferita al legislatore delegato.

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita) Il giudice dell’esecuzione, salvo quan- to previsto al secondo comma, con l’ordi- nanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente prefe- ribilmente sede nel circondario o a un av- vocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presen- te codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice sta- bilisce il termine per lo svolgimento delle

Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita) Il giudice dell’esecuzione, salvo quanto pre- visto dal secondo comma, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendi- ta ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovve- ro a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle di- sposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo com- ma del medesimo articolo 569. Con la me- desima ordinanza il giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni

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