operazioni delegate, le modalità della pub- blicità, il luogo di presentazione delle offer- te ai sensi dell’articolo 571 e il luogo ove si procede all’esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventua- le incanto. Si applica l’articolo 569, quarto comma. Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l’esigenza di procedere di- rettamente alle operazioni di vendita a tu- tela degli interessi delle parti. Il professionista delegato provvede: 1. alla determinazione del valore dell’im- mobile a norma dell’articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della rela- zione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma, e delle eventuali note deposita- te dalle parti ai sensi dell’articolo 173- bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2. agli adempimenti previsti dall’articolo 570 e, ove occorrenti, dall’articolo 576, secondo comma; 3. alla deliberazione sull’offerta a norma dell’articolo 572 e agli ulteriori adempi- menti di cui agli articoli 573 e 574; 4. alle operazioni dell’incanto e all’ag- giudicazione dell’immobile a norma dell’articolo 581; 5. a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’articolo 583; 6. sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo
delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall’emissione dell’or- dinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 591, secondo comma; stabilisce le modalità di effettuazione del- la pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d’acquisto e il luogo ove si proce- de all’esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell’eventua- le incanto. Si applica l’articolo 569, quarto comma. Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l’esigenza di procedere di- rettamente alle operazioni di vendita a tu- tela degli interessi delle parti. Il professionista delegato provvede: 1. alla determinazione del valore dell’im- mobile a norma dell’articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della rela- zione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma, e delle eventuali note deposita- te dalle parti ai sensi dell’articolo 173- bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2. agli adempimenti previsti dall’articolo 570 e, ove occorrenti, dall’articolo 576, secondo comma; 3. alla deliberazione sull’offerta a norma dell’articolo 572 e agli ulteriori adempi- menti di cui agli articoli 573 e 574; 4. alle operazioni dell’incanto e all’ag- giudicazione dell’immobile a norma dell’articolo 581;
343
Made with FlippingBook Online newsletter maker