Guida RiformaCivile

585, secondo comma; 7. sulla istanza di assegnazione di cui all’articolo 590 e 591, terzo comma; ( 8. alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 591; 9. alla fissazione dell’ulteriore incanto nel caso previsto dall’articolo 587; 10. ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’asse- gnatario a norma dell’articolo 508; 11. alla esecuzione delle formalità di regi- strazione, trascrizione e voltura cata- stale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previ- sti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché’ all’espleta- mento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronuncia- to dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586; 12. alla formazione del progetto di distribu- zione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che, dopo avervi appor- tato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596; 13. ad ordinare alla banca o all’ufficio po- stale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non ri-

5. a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’articolo 583; 6. sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma; 7. sulla istanza di assegnazione di cui agli articoli 590 e 591, terzo comma; 8. alla fissazione del nuovo esperimento di vendita e del termine per la presenta- zione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 591; 9. alla fissazione dell’ulteriore esperimen- to di vendita nel caso previsto dall’arti- colo 587; 10. ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’asse- gnatario a norma dell’articolo 508; 11. alla esecuzione delle formalità di regi- strazione, trascrizione e voltura cata- stale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previ- sti per le comunicazioni di atti volonta- ri di trasferimento nonché all’espleta- mento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronuncia- to dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586; 12. alla formazione del progetto di distribu- zione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione, nei modi e termini sta- biliti dall’articolo 596;

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