Guida RiformaCivile

sultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o me- diante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accre- ditate. Nell’avviso di cui all’articolo 570 è specifi- cato che tutte le attività, che, a norma de- gli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudi- ce dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice. Il professio- nista delegato provvede altresì alla redazio- ne del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descri- zione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con l’iden- tificazione dell’aggiudicatario. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascico- lo. Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professioni-

13. ad ordinare alla banca o all’ufficio po- stale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non ri- sultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o me- diante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accre- ditate. Nell’avviso di cui all’articolo 570 è speci- ficato che tutte le attività che a norma de- gli articoli 571 e seguenti devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudi- ce dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice. Il professio- nista delegato provvede altresì alla redazio- ne del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descri- zione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con l’iden- tificazione dell’aggiudicatario. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo

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