Guida RiformaCivile

sta delegato predispone il decreto di trasfe- rimento e trasmette senza indugio al giu- dice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allega- to il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascico- lo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulterio- ri incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è pro- ponibile l’opposizione di cui all’articolo 617. Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice. I provvedimenti di cui all’articolo 586 re- stano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita. Il giudice dell’esecuzione, sentito l’inte- ressato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono ri- spettati i termini e le direttive per lo svol- gimento delle operazioni, salvo che il pro- fessionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia di- peso da causa a lui non imputabile.

avviso al giudice, trasmettendogli il fasci- colo. Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, e verifica- to l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’articolo 585, quarto comma, il professionista delegato predi- spone il decreto di trasferimento e trasmet- te senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destina- zione urbanistica dell’immobile quale risul- tante dal fascicolo processuale. Il professio- nista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazio- ne o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617. Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice. I provvedimenti di cui all’articolo 586 re- stano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita. Il giudice dell’esecuzione vigila sul regola- re e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull’operato del professionista delegato, al quale può in ogni momento richiedere informazioni sulle operazioni di vendita. Sentito l’interessato, il giudice dell’esecuzione provvede alla sostituzione del delegato qualora non siano rispetta-

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