ti i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il pro- fessionista delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da causa a lui non imputabile. Quando il giudice dell’esecuzione prov- vede a norma dell’articolo 569-biş quar - to comma, al professionista sono delegate la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato, nonché le ope- razioni indicate ai numeri 10), 11) e 12) del terzo comma. Si applicano, in quanto com- patibili, i commi dal settimo all’undicesimo. Quando il giudice dell’esecuzione provve- de a norma dell’articolo 569-bis, quinto comma, al professionista sono delegate le operazioni di cui alla medesima disposi- zione, nonché la deliberazione sulle offerte e lo svolgimento della gara, la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato. Al professionista sono, altresì, delegate le operazioni indicate ai numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del terzo comma. Si ap- plicano, in quanto compatibili, i commi dal quarto all’undicesimo. Entro trenta giorni dalla notifica dell’ordi- nanza di vendita il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il profes- sionista deposita, dopo ciascun esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo perio- dico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista
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