Guida RiformaCivile

delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito dell’ultimo rapporto riepiloga- tivo periodico. I rapporti riepilogativi sono redatti in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione e contengono i dati identificativi dell’esperto che ha effet- tuato la stima.

Breve commento In forza delle disposizioni in materia di c.d. vendita diretta si è reso necessario integrare la disciplina della delega ex articolo 591 bis c.p.c. per adattarla al nuovo istituto, aggiungendo differenti previsioni secondo che la vendita avvenga senza opposizione dei creditori e con- seguente procedura competitiva o con l’opposizione dei medesimi. È stato poi introdotto, sempre all’articolo 591 bis c.p.c., un nuovo comma decimo, inserito dopo il comma nono e prima dell’attuale comma decimo, che diventa pertanto undicesimo, allo scopo di collo- care nella sede ritenuta più appropriata la disposizione attualmente contenuta al comma 9-sexies dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012. Tale norma prevede che il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte; che a decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo inizia- le, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte; che entro dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione del pro- getto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente. Tale disposizione è stata quindi spostata nell’articolo 591-bis c.p.c., con modifiche di mero drafting. L’ultimo periodo del nuovo decimo comma dell’articolo 591-bis c.p.c. precisa che i rapporti riepilogativi contengono i dati identificativi dell’esperto che ha effettuato la sti- ma, con disposizione che ricalca quella attualmente contenuta al comma 9-septies dell’ar- ticolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012.

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